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Sez. L, Sentenza n. 10638 del 08/05/2009 (Rv. 608190 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali - Assicurato iscritto ad una pluralità di albi professionali - Opzione ai sensi dell'art. 34, comma 1, legge 30 dicembre 1991, n. 414 - A favore della cassa di altro ente previdenziale - Salvezza dei diritti quesiti nei confronti della Cassa - Sussistenza - Salvezza dei diritti pensionistici maturati nei confronti di altri enti previdenziali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608190-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di trattamento previdenziale erogato dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, l'obbligo dell'assicurato, iscritto anche ad albi di altre professioni, di optare per una delle relative casse di previdenza ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, comporta, ove il professionista eserciti detta opzione, la salvezza, per effetto dell'art. 34, comma 2, della medesima legge, dei diritti di pensione acquisiti dall'iscritto (alla data di entrata in vigore della anzidetta legge) nei confronti della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, ma non anche dei diritti pensionistici maturati nei confronti di altri enti di previdenza, la cui eventuale tutela è rimessa alla specifica disciplina relativa al diverso ente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 414 art. 34 com. 1, Legge 30/12/1991 num. 414 art. 34 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)