Sez. L, Sentenza n. 25212 del 30/11/2009 (Rv. 611018 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - Adozione di atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico - Ammissibilità - Atti che impongono una trattenuta sul trattamento già maturato - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)