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Sez. L, Sentenza n. 5010 del 21/05/1994 (Rv. 486725 - 01)

Avvocato e procuratore - Previdenza | Diritto alla pensione di invalidità - Computo del periodo minimo di iscrizione alla Cassa Nazionale - Periodo di svolgimento di un'attività commerciale anche se privo del carattere di professionalità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486725-01

Avvocato e procuratore - Previdenza

In base all'art. 3 del R.D. legge n. 1578 del 1933, lo svolgimento di un'attività commerciale, anche se privo del carattere della professionalità (nella specie, come coadiutore della moglie titolare di una rivendita di sali e tabacchi) deve essere considerato incompatibile, con l'esercizio della professione di avvocato e procuratore, con conseguente esclusione del periodo corrispondente alla situazione di incompatibilità dal computo del periodo minimo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori, richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 319 del 1975.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)