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Sez. L, Sentenza n. 9300 del 24/10/1996 (Rv. 500193 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Esercizio della libera professione con caratteri di continuità - Verifica da parte della Cassa di previdenza - Estensione alle cause di incompatibilità - Necessità -Revisione nell'ultimo decennio dei rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1975 - Potere della Cassa - Sussistenza - Dubbi di costituzionalità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500193-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, il potere - dovere attribuito dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori di verificare la sussistenza del requisito dell'esercizio da parte degli iscritti della libera professione con carattere di continuità implica necessariamente l'accertamento in merito alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità, e al medesimo criterio deve attenersi la Cassa nell'esercizio del potere, previsto dall'art. 3 della legge citata con riferimento ai rapporti pendenti, di provvedere immediatamente, sentiti gli Ordini professionali competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e successivamente ad analoghe revisioni quinquennali. Nè può dubitarsi della costituzionalità della norma che ha in tali termini esteso alla Cassa poteri di verifica prima riservati agli ordini professionali, sia perché trattasi di normativa di carattere non penale, e quindi non soggetta al divieto di retroattività, sia perché la stessa non comporta la negazione di preesistenti diritti degli assistiti. (Nella specie la Cassa aveva ritenuto non computabili gli anni dal 1966 al 1980 in cui l'interessato aveva svolto attività di rappresentante di commercio, con maturazione di una pensione ENASARCO; la S.C., in base al riportato principio, ha annullato la decisione di merito, che aveva ritenuto invece la computabilità sino all'entrata in vigore della legge n. 319/1975 dell'esercizio professionale espletato in situazione di incompatibilità).

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)