Sez. L, Sentenza n. 531 del 22/01/1981 (Rv. 411011 - 01)
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - RICHIESTA DI PAGAMENTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA IN CORSO DI RAPPORTO PRIVO DI STABILITA REALE - RELATIVA CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITA - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO.*
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - RICHIESTA DI PAGAMENTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA IN CORSO DI RAPPORTO PRIVO DI STABILITA REALE - RELATIVA CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITA - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO.*
Rende eccessivamente difficile ad una delle parti l'Esercizio del suo diritto ed e pertanto nulla, a norma dell'art 2965 cod civ la clausola di un contratto collettivo che faccia decorrere il termine di decadenza, per chiedere il pagamento di quanto spettante, in costanza del rapporto di lavoro non assistito da una specifica clausola di stabilita. Tale nullita investe l'intera clausola e non la sola parte di essa relativa al dies a quo in quanto l'art 1419 cod civ regola la nullita di singole clausole nel loro rapporto con l'intero contratto e non anche la nullita di una parte o di un elemento della singola clausola nel suo rapporto, reciprocamente integrativo, con altra parte o con altro elemento della stessa clausola. (principio enunciato in relazione al disposto dell'art 47 del CCNL 27 agosto 1964, per i dipendenti delle aziende di credito che fissa un termine di dodici mesi decorrenti dal momento entro cui avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del compenso per lavoro straordinario).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Contr. Coll. 27/08/1946 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)