Sez. L, Sentenza n. 6699 del 11/11/1983 (Rv. 431422 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO - RICONOSCIMENTO BENEFICI COMBATTENTISTICI - RICHIESTA - TERMINE - DECORRENZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO - RICONOSCIMENTO BENEFICI COMBATTENTISTICI - RICHIESTA - TERMINE - DECORRENZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La clausola prevista dall'art. 3 dell'accordo 8 aprile 1949 sui benefici combattentistici del personale autoferrotranviario - che, per la richiesta dei medesimi, fissa, a pena di decorrenza, il termine di sei mesi dall'assunzione - non può ritenersi caducata con effetto retroattivo dall'art. 51 del contratto collettivo 26 luglio 1976, il quale dispone solo per i dipendenti di nuova assunzione; la stessa clausola - poiché, al pari della prescrizione, anche la decadenza decorre in costanza del rapporto di lavoro, quando questo sia assistito dalla cosiddetta stabilità reale - va considerata legittima sempreché, da una motivata valutazione del giudice di merito (non limitata al mero criterio temporale ma estesa ad ogni elemento concretamente rilevante), risulti che il termine da essa fissato è tale da non rendere eccessivamente difficile l'Esercizio del diritto. (V 1612/83, mass n 426450; (V 1191/83, mass n 425977; (V 4618/82, mass n 422588; (V 531/81, mass n 411011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)