Sez. L, Sentenza n. 8089 del 20/07/1991 (Rv. 473247 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza per assenza alla visita di controllo - Giustificato motivo dell'assenza - Rilevanza - Estremi - Valutazione relativa - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In tema d'indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non s'identifica necessariamente nello stato di necessità o nel caso di forza maggiore, potendo essere costituito, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile, per non osservare l'obbligo di reperibilità, ancorché tale ragione non sia insuperabile né tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari. La valutazione del giudice del merito, circa la configurabilità in concreto del giustificato motivo predetto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto giustificata l'assenza del lavoratore, recatosi presso il proprio medico di fiducia, avendo riguardo al limitato orario di apertura del relativo ambulatorio ed alla distanza fra questo e l'abitazione del lavoratore stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)