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Sez. L, Sentenza n. 9702 del 23/04/2010 (Rv. 613428 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle parti - Violazione del diritto di difesa - Nullità della sentenza - Condizioni - Lesione di facoltà processuali (richiesta di prove o di rimessione in termini) - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613428-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

L'omessa segnalazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa solo nell'ipotesi in cui la parte prospetti in concreto che dall'inosservanza dell'art. 183 cod. proc. civ. sia derivata la violazione del diritto di chiedere prove o di riottenere la rimessione in termini. (Nella specie, il giudice aveva ricondotto il trasferimento di un dirigente avvenuto nell'ambito di un trasferimento d'azienda ad un'ipotesi di novazione soggettiva del rapporto anziché a quella della cessione del contratto, senza previamente sottoporre la questione al ricorrente, il quale, tuttavia, si era limitato a dedurre genericamente la violazione da parte del giudicante senza prospettare, nel dolersi del "decisum", che la violazione del dovere di indicazione aveva vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere l'eventuale rimessione in termini).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)