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Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 22/02/2016 (Rv. 638918 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Questione processuale rilevata d'ufficio in sentenza - Mancata sollecitazione del contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Limiti - Prospettazione della lesione subita - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638918-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

Non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigosoro rispetto della norma, l'insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)