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Sez. 1, Sentenza n. 20291 del 25/09/2014 (Rv. 632164 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Art. 99, quinto comma, legge fall. nel testo ante d.lgs. n. 5 del 2006 - Applicabilità - Conseguenze - Termine per proporre ricorso per cassazione - Dimidiazione - Sentenza della Corte cost. n. 152 del 1980 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632164-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

In materia di opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 99, quinto comma, legge fall. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui all'art. 209, terzo comma, legge fall. Né su tale disciplina ha inciso la sentenza n. 152 del 1980 della Corte cost. posto che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 99 della legge fall. ha riguardato esclusivamente la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (da individuarsi con riferimento alla notificazione della stessa, atteso il carattere di "lex generalis" della norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ.) e non anche la riduzione della metà del termine di impugnazione previsto per i giudizi ordinari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)