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Sez. 4 - , Sentenza n. 14263 del 14/11/2018 Ud. (dep. 02/04/2019) Rv. 275364 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Disastro colposo - Reato di pericolo astratto - Conseguenze in tema di offensività del bene tutelato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275364-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'offensività in concreto del fatto, verificando, con giudizio "ex ante", se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell'espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di uno specifico divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di "cospicua portata", ritenendo irrilevante che il versante in cui si era prodotta la valanga non fosse antropizzato, non potendosi escludere la possibilità di danni ad altre persone che avessero impegnato il pendio fuori pista sciando o passeggiando).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)