Sez. 1, Ordinanza n. 439 del 25/01/1967 Cc. (dep. 03/04/1967) Rv. 103969 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Per il principio generale dell'art 201 cod proc pen, applicabile a tutte le impugnazioni in Mancanza di una specifica disposizione derogatrice, anche il ricorso contro il decreto emesso dalla Corte d' appello nel procedimento relativo a misure di prevenzione deve ritenersi inammissibile qualora a suo sostegno non sia stato presentato alcun motivo. (Conf 103216 e ivi citate, 103232 anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)