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Sez. 1, Ordinanza n. 439 del 25/01/1967 Cc. (dep. 03/04/1967) Rv. 103969 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103969-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVI - INAMMISSIBILITA.*

Per il principio generale dell'art 201 cod proc pen, applicabile a tutte le impugnazioni in Mancanza di una specifica disposizione derogatrice, anche il ricorso contro il decreto emesso dalla Corte d' appello nel procedimento relativo a misure di prevenzione deve ritenersi inammissibile qualora a suo sostegno non sia stato presentato alcun motivo. (Conf 103216 e ivi citate, 103232 anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)