Sez. 1, Sentenza n. 2024 del 27/09/1984 Cc. (dep. 30/10/1984) Rv. 166442 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO - RIESAME ANCHE NEL MERITO DA PARTE DEL TRIBUNALE EX ART. 343 BIS COD. PROC. PEN. - LIMITI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO - RIESAME ANCHE NEL MERITO DA PARTE DEL TRIBUNALE EX ART. 343 BIS COD. PROC. PEN. - LIMITI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Il potere-dovere di riesaminare "anche nel merito" il decreto di sequestro, attribuito al tribunale dall'art. 343 bis cod. proc. pen. investe, anzitutto, l'essenziale requisito della sussistenza del nesso di pertinenza della cosa sequestrata "al reato". L'indagine sul punto, però, non può non risentire del momento processuale in cui essa viene operata e quindi, ai fini della sua sufficienza e compiutezza, è necessario soltanto che essa risulti effettuata nei limiti allo stato possibili, tenuto conto che normalmente il sequestro costituisce uno dei primi Atti del procedimento penale. Deve pertanto ritenersi legittima la motivazione del provvedimento del tribunale che, rigettando l'istanza dell'imputato, dia conto di tutti gli elementi probatori deponenti per il carattere di pertinenza al reato della "res" sequestrata e, con ragionamento adeguato e corretto sotto il profilo logico giuridico, giustifichi il relativo giudizio positivo sulla sussistenza del nesso pertinenziale e quello negativo circa la idoneità delle eventuali deduzioni dell'interessato ad escludere tale nesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)