Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 09/07/1985 Cc. (dep. 01/10/1985) Rv. 170492 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME - ACCERTAMENTO PREVENTIVO SULLA SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE - VERIFICA DELLA PERTINENZA DELLA COSA SEQUESTRATA AL REATO IPOTIZZATO - NECESSITÀ - LIMITI.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME - ACCERTAMENTO PREVENTIVO SULLA SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE - VERIFICA DELLA PERTINENZA DELLA COSA SEQUESTRATA AL REATO IPOTIZZATO - NECESSITÀ - LIMITI.*
In materia di riesame di un provvedimento di sequestro il procedimento incidentale, che si svolge davanti al tribunale della libertà, non può trasformarsi in un accertamento preventivo sulla sussistenza del reato che Forma oggetto dell'istruttoria del procedimento principale. Tuttavia il potere di riesame anche nel merito comporta anche la possibilità di verificare la corrispondenza dell'atto allo schema legale della relativa disciplina, che pone, tra l'altro, come requisito la sussistenza di un nesso di pertinenza della cosa sequestrata al reato ipotizzato. L'indagine sul punto, però, non può non risentire del momento processuale in cui viene operata, e quindi, ai fini della sua sufficienza e compiutezza, è necessario soltanto che essa sia stata effettuata nei limiti allo stato possibili. (V mass n 166621; (V mass n 166442).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)