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Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 02/12/1985 (Rv. 443159 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - LIMITI - ADESIONE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443159-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - LIMITI - ADESIONE DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Il principio, secondo il quale l'assegno di divorzio non può essere ancorato a meccanismi di adeguamento automatico correlati al futuro deprezzamento della moneta, salvo che sia possibile fissare con certezza, a fronte del deterioramento della posizione del coniuge beneficiario per effetto del fenomeno inflattivo, un aumento dei redditi del coniuge obbligato in conseguenza del fenomeno medesimo, non è suscettibile di deroga, sotto il profilo di un'adesione del debitore a detti meccanismi, in relazione a pregressi patti di indicizzazione dell'assegno di mantenimento in regime di separazione, stante l'autonomia e diversa funzione di tale ultimo assegno. (V 549/84, mass n 432782; (V 6094/82, mass n 423783).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)