Sez. 1, Sentenza n. 4375 del 03/07/1986 (Rv. 447137 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PREDETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI REVISIONE - RIFERIMENTO AGLI INDICI ISTAT DI SVALUTAZIONE MONETARIA - VARIAZIONE DEGLI INDICI - EFFETTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PREDETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI REVISIONE - RIFERIMENTO AGLI INDICI ISTAT DI SVALUTAZIONE MONETARIA - VARIAZIONE DEGLI INDICI - EFFETTI.*
In tema di assegno di divorzio, ove le parti ne abbiano predeterminato il criterio di revisione con espresso riferimento agli indici ISTAT di svalutazione monetaria, le variazioni di detti indici comportano l'applicazione automatica degli stessi nella Determinazione della misura del nuovo assegno, sempreché non risultino addotti motivi idonei a togliere efficacia alla vincolatività dell'accordo. (V 6017/85, mass n 443159; (V 2082/85, mass n 439990; (V 549/84, mass n 432782; (V 3427/83, mass n 428314; (V 2687/82, mass n 420537; (V 2232/81, mass n 412962; (V 4223/80, mass n 408094).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)