Sez. 3, Sentenza n. 6405 del 30/06/1998 (Rv. 516824 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Veicolo assicurato con compagnia non autorizzata - Azione diretta contro l'assicuratore - Improponibilità - Azione diretta nei confronti dell'impresa designata in rappresentanza del Fondo di garanzia - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario con il responsabile del danno - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della R.C.A. l'azione diretta che il danneggiato può esercitare nei confronti dell'assicuratore postula che quest'ultimo sia un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con una Compagnia non autorizzata ai sensi del citato d.P.R. del 1959, l'azione diretta può essere esercitata dal danneggiato non contro l'assicuratore, ma contro l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge n. 990 del 1969 in rappresentanza del Fondo di garanzia, dovendo tale ipotesi equipararsi a quella di veicolo o natante non coperto dall'assicurazione (art. 19 lett. b) legge n. 990 del 1969). Ne deriva che il danneggiato al fine di ottenere il ristoro dei danni non può limitarsi ad evocare in giudizio l'impresa designata, ma in applicazione dell'art. 23 della legge cit. deve convenire in giudizio quale litisconsorte necessario il responsabile del danno, con la conseguenza che ove l'attore non abbia provveduto a tale incombente e l'integrazione del contraddittorio non sia stata disposta d'ufficio dal giudice di merito, la sentenza impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado affinché provveda a norma del combinato disposto degli artt. 102 cod. proc. civ., 19 lett. b) e 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 10, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, DPR 13/02/1959 num. 449 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)