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Sez. 3, Sentenza n. 11444 del 18/11/1997 (Rv. 510089 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Mancanza di autorizzazione dell'impresa assicuratrice - Equiparazione all'ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione - Conseguenze - Proposizione della domanda di risarcimento, ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Previa richiesta ex art. 22 della legge citata e rispetto del termine minimo di 60 giorni - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510089-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Nel caso in cui l'impresa assicuratrice non è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e, quindi, alla stipulazione di polizze r.c.a ex art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 si versa in ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione, con la conseguenza che la domanda di risarcimento dev'essere proposta a norma dell'art. 19 lett. b) (e non lett. c) della legge n.990 del 1969 ed avanzata nei confronti dell'impresa designata ai sensi del successivo art. 20. Ulteriore corollario è che la domanda dev'essere preceduta, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata, a mezzo di lettera raccomandata, a detta impresa o, eventualmente, al Fondo di Garanzia per le vittime della strada presso l'INA e non può essere proposta prima del decorso di sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)