Sez. 1, Sentenza n. 8435 del 19/02/1979 Ud. (dep. 16/10/1979) Rv. 143100 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - IN GENERE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA STRANIERA - ESCUSSIONE TESTIMONIALE DELL'IMPUTATO SECONDO IL RITO ANGLOSASSONE - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - CONDIZIONI - VALORE PROBATORIO NEL DIRITTO INTERNO.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - IN GENERE - REATI COMMESSI ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI - ATTI ISTRUTTORI COMPIUTI DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA STRANIERA - ESCUSSIONE TESTIMONIALE DELL'IMPUTATO SECONDO IL RITO ANGLOSASSONE - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - CONDIZIONI - VALORE PROBATORIO NEL DIRITTO INTERNO.*
Nei procedimenti relativi a reati commessi all'estero da cittadini italiani, la dichiarazione resa dall'imputato alle autorita giudiziarie straniere nella Forma della testimonianza - in una Forma, cioe, non consentita dal nostro ordinamento - ha tuttavia l'attitudine ad essere utilizzata dal giudice nazionale come un valido, anche se atipico mezzo di prova, quando risulti assunta secondo le leggi del luogo in cui e stata raccolta. (nella specie si trattava dell'escussione, negli stati uniti d'America, in qualita di testimone, dopo che gli era stata promessa l'impunita - cosi come consente il diritto processuale dello stato in cui la prova era stata assunta - di un soggetto che aveva in sostanza la posizione di coimputato rispetto a quella del soggetto per cui si e proceduto in Italia. La Cassazione ha osservato che l'ammissibilita di detta prova in nessun modo puo considerarsi in contrasto con l'ordine pubblico interno, posto che proprio in base al principio del libero convincimento, le dichiarazioni di coloro che rivelino di aver partecipato ad un reato, possono sempre essere utilizzate contro le persone accusate, anche se a renderle siano stati soggetti che per qualsiasi ragione non siano imputabili o punibili).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Preleggi art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)