Sez. U, Sentenza n. 9682 del 16/11/1994 (Rv. 488645 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità contabile - Presupposti - Domanda dell'esattore - Tesoriere di un Comune rivolta alla Cassa depositi e prestiti e diretta al rimborso di penalità applicate per il ritardato pagamento di ratei di mutui contratti dall'ente locale - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Del giudice ordinario - Sussistenza.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La responsabilità contabile, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, presuppone, non solo la natura pubblica dell'ente e del bene o del denaro gestito, ma anche la ricorrenza di atti e comportamenti, intervenuti nell'ambito di un rapporto gestorio tra l'ente pubblico e l'agente e costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile, stabiliti, cioè, per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto del bilancio. Pertanto, esula dalla suddetta giurisdizione e spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con la quale l'esattore-tesoriere di un Comune richieda alla Cassa depositi e prestiti il rimborso di penalità applicate per il ritardato pagamento di ratei di mutui contratti dall'ente locale, in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio non scaturisce direttamente dalla gestione e maneggio di denaro pubblico integrante il rapporto di esattoria-tesoreria (intercorrente, nell'ipotesi, solo tra il Comune ed il tesoriere).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 65, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 66, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)