Sez. 1, Sentenza n. 25 del 07/01/1970 (Rv. 344637 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE MEDIANTE RITENUTA - RITENUTA DIRETTA - PRESUPPOSTO - NATURA ED EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE MEDIANTE RITENUTA - RITENUTA DIRETTA - PRESUPPOSTO - NATURA ED EFFETTI.*
Per l'applicazione dell'imposta di RM, oltre al normale sistema dei ruoli, sono previsti quelli della ritenuta con diritto a rivalsa e della ritenuta diretta (art 126 tu 29 gennaio 1958, n 645), il quale ultimo trova attuazione nel caso in cui lo stato sia debitore di una somma di denaro che per il creditore costituisce reddito imponibile. In tal caso, da parte della stessa amministrazione statale che deve eseguire il pagamento, viene operata la trattenuta della quota di imposta dovuta sulla somma, sicche si ha contestualmente l'accertamento e la realizzazione del tributo per mezzo di una compensazione parziale con il maggior debito che grava sullo stato verso il creditore. (Conf 1710-67, massima n 328551).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)