Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 11/07/1967 (Rv. 328551 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE - MEDIANTE RITENUTA - RITENUTA DIRETTA - PRESUPPOSTI - NATURA ED EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE - MEDIANTE RITENUTA - RITENUTA DIRETTA - PRESUPPOSTI - NATURA ED EFFETTI.*
Per l'applicazione dell'imposta di R. m., oltre al normale sistema dei ruoli, sono previsti quelli della ritenuta con diritto a rivalsa e della ritenuta diretta (art. 126 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645), il quale ultimo trova attuazione nel caso in cui lo stato sia debitore di una somma di denaro che per il creditore costituisce reddito imponibile in tal caso, da parte della stessa amministrazione statale che deve eseguire il pagamento, viene operata la trattenuta della quota di imposta dovuta sulla somma, sicche si ha contestualmente l'accertamento e la realizzazione del tributo per mezzo di una compensazione parziale con il maggior debito che grava sullo stato verso il creditore.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)