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Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 25/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153684 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - MISURE DI SICUREZZA - APPLICABILITÀ DELLA MISURA DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 538 COD. PEN. - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1982-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153684-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - MISURE DI SICUREZZA - APPLICABILITÀ DELLA MISURA DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 538 COD. PEN. - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO.*

La norma dell'art. 538 cod. pen. non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1978, n. 75, esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da questa legge trovino corrispondenza con quelli già previsti dal codice penale. Questa esigenza può dirsi soddisfatta nel raffronto fra la figura delittuosa ipotizzata dallo abrogato art. 534 cod. pen. e quella di cui all'art. 3 n. 8, seconda ipotesi, della legge n. 75 del 1958, sicché l'applicazione della misura di sicurezza detentiva deve ritenersi tuttora una conseguenza obbligatoria della dichiarazione di colpevolezza per il delitto di sfruttamento delle prostituzione. (Conf mass n 131959; (Conf mass n 151753).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)