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Sez. 3, Sentenza n. 683 del 09/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151753 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - DETENTIVE - MISURE DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 538 COD. PEN. - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 75 DEL 1958 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151753-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - DETENTIVE - MISURE DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 538 COD. PEN. - ABROGAZIONE EX LEGGE N. 75 DEL 1958 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La norma contenuta nell'art. 538 cod. pen. non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75. Perché la misura di sicurezza detentiva sia applicabile è solo necessario che i reati previsti dalla legge n. 75 del 1958 trovino corrispondenza in quelli già previsti dal codice penale. (nella specie è stata applicata la misura di sicurezza detentiva per il delitto di sfruttamento della prostituzione). (Conf mass n 131959).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Cod. Pen. art. 538, Legge 20/05/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1958 num. 75 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)