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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25654 del 15/11/2013 (Rv. 628355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di cassazione - Omesso rilievo della nullità della notificazione del ricorso per cassazione presso l'Avvocatura dello Stato - Deducibilità come errore revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato rilievo della nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale, trattandosi non di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti, quanto di omessa valutazione delle risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)