Sez. 5 - , Sentenza n. 26278 del 20/12/2016 (Rv. 641953 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Vizio di notifica - Errore relativo al luogo di esecuzione - Natura percettiva - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione della sentenza, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)