Sez. 2, Sentenza n. 1559 del 18/05/1968 (Rv. 333277 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - CONTESTAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE- OMESSA DISCUSSIONE DA PARTE DEI CONDIVIDENTI - NULLITA RELATIVA - EFFETTI.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - CONTESTAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE- OMESSA DISCUSSIONE DA PARTE DEI CONDIVIDENTI - NULLITA RELATIVA - EFFETTI.*
La mancata discussione del progetto di divisione da parte dei condividenti da luogo ad una nullita relativa, la quale - come tale non e rilevabile d'ufficio, puo essere eccepita, solo nel primo atto o nella prima difesa successivi, dalla parte interessata che non abbia dato causa e non e deducibile, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)