Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 31/01/2000 Ud. (dep. 03/03/2000) Rv. 215374 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE | Fondi nella disponibilità del corpo della Guardia di Finanza - Illecita utilizzazione mediante rimborso di spese di missione eccedenti gli esborsi - Integra il reato di truffa militare.
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE
Il corpo della Guardia di Finanza, pur dipendendo direttamente a tutti gli effetti dal Ministero per le finanze, fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato e il suo regolamento di amministrazione stabilisce l'autonomia funzionale delle operazioni di destinazione e di utilizzazione dei fondi relativi ai capitoli di bilancio, prevedendo una contabilità speciale riservata all'amministrazione della Guardia di Finanza, secondo le priorità, le esigenze e il fabbisogno pianificati dal Comando generale per ciascun anno finanziario. Ne consegue che, in caso di illecita utilizzazione di tali fondi, realizzata, da parte di militare della Guardia di Finanza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato, è configurabile il delitto di truffa militare di cui all'art. 234, secondo comma, n. 1, cod. pen. mil. pace.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST., Legge 23/04/1959 num. 189 art. 1 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 1 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)