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Sez. 5, Sentenza n. 403 del 27/02/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104461 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - FALSITA IN ASSEGNO BANCARIO PER FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DEL TRAENTE - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO AL PRENDITORE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104461-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - FALSITA IN ASSEGNO BANCARIO PER FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DEL TRAENTE - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO AL PRENDITORE - INAPPLICABILITA.*

Deve essere esclusa l'applicabilita dell'attenuante del risarcimento del danno, in relazione al delitto di falsita in titolo di credito, nel caso in cui l'imputato di falsita in assegno bancario si sia limitato a estinguere l'obbligazione precedentemente contratta con la persona alla quale l'assegno era stato dato in pagamento, in quanto il soggetto passivo del reato - e quindi il danneggiato - e invece la persona della quale sia stata falsificata la firma.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)