Sez. 5, Sentenza n. 35276 del 16/06/2017 Cc. (dep. 18/07/2017) Rv. 270653 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Custodia cautelare - Termini di durata massima - Sospensione per complessità del dibattimento - Ordinanza emessa senza sentire il difensore dell'imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Rilevabilità - Termine.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, l'ordinanza con cui il giudice accoglie l'istanza del Pubblico Ministero senza sentire il difensore, o comunque senza porlo nella condizione di interloquire, è affetta da nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al Tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)