Sez. 6, Sentenza n. 37406 del 13/10/2011 Cc. (dep. 17/10/2011) Rv. 250811 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Sospensione per la particolare complessità del dibattimento - Intervento del difensore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza - Sussistenza - Natura della nullità - Effetti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
L'ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)