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Sez. 4, Sentenza n. 1348 del 16/11/1972 Ud. (dep. 14/02/1973) Rv. 123222 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - VALUTAZIONE DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - OBBLIGATORIETA PER IL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE IL PASSO.*
Stato
decisa il 1972-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123222-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - VALUTAZIONE DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - OBBLIGATORIETA PER IL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE IL PASSO.*

Il diritto di precedenza e regolato dal concetto del contemporaneo arrivo di due veicoli al crocevia; ai fini dell'accertamento della concreta realizzazione di tale contemporaneita non va escluso il calcolo della velocita del veicolo proveniente da destra. Consegue che detto calcolo, al fine della valutazione della precedenza di fatto, va eseguito dal conducente del veicolo proveniente da sinistra con la massima diligenza in relazione alle circostanze di fatto, dovendo ogni errore in proposito essere a lui attribuito a titolo di colpa.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)