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Sez. 4, Sentenza n. 10589 del 30/09/1988 Ud. (dep. 28/10/1988) Rv. 179581 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - CONDIZIONI - ERRORE DI VALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179581-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - CONDIZIONI - ERRORE DI VALUTAZIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di circolazione stradale, la precedenza cronologica, o di fatto, può ritenersi legittimamente fruibile solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area d'intersezione dello altrui traiettoria di marcia (area d'incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza. Ne consegue che tale precedenza viene esercitata a rischio di colui che intende avvalersene, sicché eventuali errori di valutazione lo costituiscono in colpa. (Conf mass n 123222; (Conf mass n 138161).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)