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Sez. 3, Sentenza n. 34297 del 05/07/2007 Cc. (dep. 11/09/2007) Rv. 237220 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Ordine di demolizione di opera abusiva - Beneficio della sospensione condizionale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237220-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)