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Sez. 3 - , Sentenza n. 27297 del 10/05/2019 Cc. (dep. 19/06/2019) Rv. 276025 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | ApplicabilitĂ  alle sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Esclusione
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276025-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)