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Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006 (Rv. 588669 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto di sponsorizzazione - Oggetto - Diritti ed obblighi delle parti - Conclusione del contratto da parte di un terzo - Con promessa del fatto dello sponsorizzato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588669-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Il cosiddetto contratto di sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, "sponsee") - si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso dell'immagine pubblica può anche prevedere che lo "sponsee" tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione. L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personale e viene accompagnata, di regola, da un diritto di "esclusiva". Da tali caratteristiche non discende, peraltro, che il contratto di sponsorizzazione debba necessariamente essere concluso dallo sponsorizzato, potendo l'obbligazione relativa all'adempimento della sua prestazione essere assunta anche da un terzo, il quale in tal caso risponde, nei confronti dell'utilizzatore, ai sensi dell'art.1381 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1174, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)