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Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 11/10/1997 (Rv. 508745 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE | Diritto al nome ed all'immagine - Contratto di sponsorizzazione - Oggetto - Natura - Obbligazioni dello sponsor e dello sponsorizzato - Portata - Qualità soggettiva dello sponsor - Coincidenza, nella sua persona, della qualità di produttore della merce o di titolare del marchio "veicolati" - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Nel caso di mancata coincidenza di tale qualità - Connotazione di contratto a favore di terzi o in nome altrui - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508745-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE

Il cosiddetto contratto di "sponsorizzazione" - figura non specificamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto - il quale viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia anglosassone, "sponseè") si obbliga a consentire, ad altri, l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo; tale uso dell'immagine pubblica può prevedere anche che lo "sponseè" tenga anche determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale. La obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personali, e viene accompagnata - ordinariamente - da una "esclusiva", ovvero dall'obbligo, per le parti contraenti, di non consentire - anche per un certo tempo dopo la cessazione del rapporto - almeno all'interno del medesimo comparto commerciale, analoga veicolazione. Da un tal complesso di caratteristiche non discende - peraltro - che un contratto di sponsorizzazione debba, indefettibilmente, essere concluso da uno "sponsor" il quale sia egli stesso il produttore industriale di una determinata merce, ovvero il titolare del diritto di marchio da veicolare, ben potendo il requisito della patrimonialità dell'obbligazione riconoscersi sussistente anche in presenza di un contratto nel quale il contraente "sponsor" sia altro soggetto, che tragga utilità dallo sfruttamento dell'immagine in questione, ancorché diverso risulti l'organizzatore della relativa produzione. Da ciò consegue che, nel caso in cui lo "sponsor" sia il distributore esclusivo, per l'Italia,. di un certo prodotto, dalla sua relazione di affari con il produttore e dal fatto che anche quest'ultimo tragga vantaggio dalla maggiore penetrazione del suo marchio presso i consumatori, non può trarsi, in via automatica, la conclusione per cui egli sia un contraente in conto altrui, dovendo - invece - tale eventuale qualità accertarsi in fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)