diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24263 del 30/11/2010 (Rv. 614913 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Qualità di successore a titolo particolare del medesimo nella posizione di debitore originario - Condizioni - Avvenuta coeva liberazione del debitore originario - Necessità - Conseguenze - Mancata liberazione del fallito - Legittimazione dell'assuntore a proporre opposizione agli atti esecutivi in relazione ad immobile del debitore originario - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614913-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., relativamente a procedura avente ad oggetto l'immobile di proprietà del debitore originario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)