Sez. 1, Sentenza n. 18382 del 02/12/2003 (Rv. 568603 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Qualità di successore a titolo particolare del medesimo nella posizione del debitore originario - Condizioni - Avvenuta coeva liberazione del debitore originario - Necessità - Conseguenze - Mancata liberazione del fallito - Legittimazione dell'assuntore ad intervenire in appello al di fuori dei limiti di cui all'art. 344 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca quale garante e coobbligato, e pertanto non è legittimato a intervenire nel processo in grado d'appello oltre l'ambito definito dall'art. 344 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)