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Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 29/05/1971 (Rv. 352056 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - INFERMITA PERMANENTE - NOZIONE*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352056-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - INFERMITA PERMANENTE - NOZIONE*

Agli effetti dell'art 10 RDL 14 aprile 1939, n 636, che riferisce il requisito della 'permanenzà allo stato di invalidita e non all'infermita, la capacita di guadagno puo dirsi permanentemente ridotta quando con i criteri di approssimazione e di presunzione che la scienza medica consente nelle prognosi, considerate anche le possibilita di aggravamento ragionevolmente prevedibili, la malattia, pur non apparendo assolutamente insanabile, sia tale da non potersene prevedere la durata ne la possibilita di guarigione o di apprezzabile regresso. (V 3351'69, mass n 343417).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)