Sez. 2, Sentenza n. 3351 del 16/10/1969 (Rv. 343417 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE DI PERMANENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE DI PERMANENZA.*
In tema di invalidita pensionabile, il requisito della 'permanenzà deve essere inteso non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obbiettiva incertezza della sua durata e della possibilita di guarigione o di apprezzabile miglioramento, e deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica, della esperienza e della logica, senza aprioristici sconfinamenti nel campo delle ipotesi astrattamente possibili, anche se prevedibili. (V 1017-69, massima n 339478).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)