diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 19/04/1982 (Rv. 420276 - 01)

SICILIA - TRIBUTI - POTESTÀ TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - CONDIZIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO - PROCEDURE PREVIDENTI DELLE LEGGI REGIONALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - AGEVOLAZIONI CONCESSE DA LEGGI NAZIONALI PREVIDENTI ANALOGHE PROCEDURE PER IL TERRITORIO NAZIONALE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESENZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 717 DEL 1965.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420276-01

SICILIA - TRIBUTI - POTESTÀ TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - CONDIZIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO - PROCEDURE PREVIDENTI DELLE LEGGI REGIONALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - AGEVOLAZIONI CONCESSE DA LEGGI NAZIONALI PREVIDENTI ANALOGHE PROCEDURE PER IL TERRITORIO NAZIONALE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESENZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 717 DEL 1965.*

L'art. 31 della legge regionale siciliana 5 agosto 1957 n. 51, che dichiara applicabili (per la concessione, nel territorio della regione siciliana, delle leggi nazionali prevedenti provvedimenti fiscali di favore per l'industrializzazione del Mezzogiorno) l'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1950 n. 29, nonché, in genere, la legge regionale 7 dicembre 1953 n. 61, va interpretato nel senso che, per le agevolazioni per le quali le leggi nazionali (non solo quelle già esistenti, ma anche quelle future) prevedano (o prevedranno) particolari procedure per l'accertamento delle condizioni di fatto costituenti il presupposto delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, dette procedure sono sostituite, nell'ambito della regione, da quelle previste dalle leggi regionali. Pertanto, le procedure genericamente prevedute dalla legge regionale del 1957 n. 51, così come quelle specificamente disciplinate dalle leggi regionali del 1950 n. 29 e del 1953 n. 61 debbono espletarsi solo nelle ipotesi in cui le leggi nazionali, concessive di agevolazioni, prevedano analoghe procedure per la loro applicazione nel territorio nazionale, ma non anche nella ipotesi in cui le stesse nulla stabiliscano. (principio enunciato in relazione all'esenzione dall'imposta sulle società a norma dell'art. 14 della legge 26 giugno 1965 n. 717, riconosciute alle società in via immediata, senza che la stessa sia subordinata ad alcun atto dichiarativo o costitutivo).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1950 num. 29 art. 13, Legge Reg. Sicilia 07/12/1953 num. 61 art. 5, Legge Reg. Sicilia 05/08/1957 num. 51 art. 31, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)