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Sez. 1, Sentenza n. 3726 del 04/05/1990 (Rv. 467004 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI NELLA REGIONE SICILIANA - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - MANCATA ESECUZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI - PERDITA DEL BENEFICIO - TERMINE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1990-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467004-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI NELLA REGIONE SICILIANA - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - MANCATA ESECUZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI - PERDITA DEL BENEFICIO - TERMINE APPLICABILE.*

L'art. 31 della legge regionale siciliana 5 agosto 1957 n. 51, che dichiara applicabili (per la concessione, nel territorio della regione, dei provvedimenti fiscali di favore per la industrializzazione del Mezzogiorno) l'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1950 n. 29, nonché, in genere, la legge regionale 7 dicembre 1953 n. 61, va interpretato nel senso che per le agevolazioni per le quali le leggi nazionali prevedano particolari procedure di accertamento delle condizioni di fatto costituenti il presupposto delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, dette procedure sono sostituite, nell'ambito della regione, da quelle previste dalle leggi regionali. In particolare, per quanto riguarda l'agevolazione fiscale della registrazione in misura fissa del primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nella regione siciliana (artt. 4 e 6 della legge regionale siciliana 20 marzo 1950 n. 29), ai fini della perdita del beneficio per il mancato conseguimento del fine dell'acquisto, non trova applicazione il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, previsto dall'art. 5 del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1598 (poi incorporato nell'art. 109 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523), bensì la disposizione contenuta nel terzo comma del citato art. 6, secondo cui il beneficio si intende revocato qualora, entro tre mesi dalla scadenza del termine appositamente fissato per l'attivazione degli impianti dall'assessore per le Finanze, di concerto con l'assessore per l'industria ed il commercio, non sia dimostrata, con certificato di quest'ultimo assessore, l'avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti stessi. (V 1640/70, mass n 347567; (Conf 2406/82, mass n 420276, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1598 art. 5, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 109 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/03/1950 num. 29 art. 4, Legge Reg. Sicilia 20/03/1950 num. 29 art. 6, Legge Reg. Sicilia 20/03/1950 num. 29 art. 13, Legge Reg. Sicilia 07/12/1953 num. 61 art. 5, Legge Reg. Sicilia 05/08/1957 num. 51 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)