Sez. 5, Sentenza n. 14041 del 15/02/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 266318 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE | Diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno - "Abolitio criminis" - Art. 2 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione.
PARTE CIVILE - IN GENERE
Il diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno permane anche a seguito di "abolitio criminis", a nulla rilevando l'assenza di specifiche previsioni normative sui diritti quesiti, poiché in tal caso non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)