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Sez. 5, Sentenza n. 14041 del 15/02/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 266318 - 01

PARTE CIVILE - IN GENERE | Diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno - "Abolitio criminis" - Art. 2 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266318-01

PARTE CIVILE - IN GENERE

Il diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno permane anche a seguito di "abolitio criminis", a nulla rilevando l'assenza di specifiche previsioni normative sui diritti quesiti, poiché in tal caso non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)