Sez. 5, Ordinanza n. 4266 del 20/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233598 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | "Abolitio criminis" - Effetti - Cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna - Estensione alle obbligazioni civili derivanti da reato - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
La revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" (art. 2, comma secondo, cod. pen.) - conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto - non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)