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Sez. 1, Sentenza n. 359 del 26/01/1978 (Rv. 389658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE - PRINCIPI APPLICABILI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PROPOSTO DA CONDEBITORE RIMASTO ESTRANEO AL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA - SUA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389658-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE - PRINCIPI APPLICABILI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PROPOSTO DA CONDEBITORE RIMASTO ESTRANEO AL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA - SUA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - IRRILEVANZA.*

Il principio, in base al quale la legittimazione a proporre impugnazione spetta esclusivamente a coloro che abbiano assunto la veste di parte nel procedimento in cui e stata emessa la sentenza impugnata, trova applicazione anche in materia di contenzioso tributario, disciplinato dal RDL 7 agosto 1936 n 1639. Pertanto, in tema di imposte indirette sui trasferimenti, va affermata l'inammissibilita del ricorso per Cassazione, avverso pronuncia emessa dalla commissione provinciale a norma dell'art 29 secondo comma del citato decreto, che sia stato proposto da condebitore rimasto estraneo al procedimento di secondo grado dinanzi alla commissione stessa, ancorche abbia partecipato al procedimento di primo grado davanti alla commissione distrettuale. (V 4616/76, mass n 383364; (V 103/76, mass n 378733).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)