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Sez. L, Sentenza n. 5646 del 17/09/1986 (Rv. 448131 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - VEDOVO DELLA ASSICURATA - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - EFFETTI - INABILITÀ AL LAVORO DEL MARITO SUPERSTITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448131-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - VEDOVO DELLA ASSICURATA - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - EFFETTI - INABILITÀ AL LAVORO DEL MARITO SUPERSTITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - INSUSSISTENZA.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1980 non si è limitata a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 11, primo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, nella parte in cui eliminava il requisito dell'Invalidità del marito solo per i decessi dell'altro coniuge avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, ma ha dichiarato anche l'incostituzionalità dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive mod., reputando in dall'origine ingiustificatamente discriminatorio il trattamento fatto al marito relativamente al diritto alla pensione di reversibilità. Pertanto, l'efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale non è limitata all'epoca posteriore alla data (18 dicembre 1977) di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, atteso che la dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 11 di quest'ultima è stata (e, del resto dichiaratamente) conseguenziale alla dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 13 e diretta, appunto, ad eliminare dalla legge n. 903 del 1977, che per l'avvenire escludeva la discriminazione, quella condizione temporale (applicabilità per i decessi posteriori al 18 dicembre 1977) che aveva l'effetto di confermare la legittimità per il passato, in evidente contrasto con la ritenuta incostituzionalità della normativa anteriore. (Conf 574/84, mass n 432810).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)