Sez. L, Sentenza n. 6000 del 09/07/1987 (Rv. 454380 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - REGIME DI PARITÀ TRA CONIUGI - DISCIPLINA EX ARTT. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 E 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX SENT. N. 6 DEL 1980 - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - REGIME DI PARITÀ TRA CONIUGI - DISCIPLINA EX ARTT. 13 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 E 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX SENT. N. 6 DEL 1980 - CONSEGUENZE.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1980 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11, primo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, nella parte in cui eliminava il requisito dell'Invalidità del marito solo per i decessi dell'altro coniuge avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, in conseguenza dell'incostituzionalità dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n 636 e successive modificazioni, reputando sin dall'origine ingiustificatamente discriminatorio il trattamento fatto al marito relativamente al diritto alla pensione di reversibilità. Pertanto, l'efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale non è limitata all'epoca posteriore alla data (18 dicembre 1977) di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977. (Conf 5646/86, mass n 448131; (Conf 3487/86, mass n 446432; (Conf 3049/85, mass n 440752).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)