Sez. 2, Sentenza n. 48250 del 19/11/2003 Ud. (dep. 17/12/2003) Rv. 227088 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Applicazione di una misura meno grave di quella richiesta - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di applicazione di misure cautelari, è legittimo il provvedimento con cui il GIP, a fronte della richiesta del applicazione della misura degli arresti domiciliari, applichi invece di propria iniziativa la meno grave misura della interdizione dall'esercizio dei pubblici uffici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)