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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023 (Rv. 668034 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni di Stato straniero - Obbligo di informazione attiva - Disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007 - Contenuto - Specificità sulla singola operazione.
Stato
decisa il 2023-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668034-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 17/09/2007 num. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)